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Documenti istituzionali
* Carta del Nuovo Municipio
* Statuto dell'Associazione (modificato nell'Assemblea di Firenze dell'1/4/2006)
* Comunicati e appelli
* Contributi alla discussione
Ambiti tematici e territoriali
* Neomunicipalismo e federalismo
* Cittadinanza e genere
* Nuove economie e beni comuni
* Servizi pubblici e partecipazione
* Smilitarizzazione dei territori
* Governo del territorio
* Sindacato, sviluppo locale, territorio: il dibattito nella CGIL
* La partecipazione è legge in Toscana
* Tavolo Rete-Regioni sulla partecipazione
* Archivio delle buone pratiche
Assemblee, convegni, incontri
* Grottammare, 9 Ottobre 2004
'Todo esto se puede/2'
* Bologna, 13 Novembre 2004
Seconda Assemblea nazionale della Rete del Nuovo Municipio
* Bari, 5 Novembre 2005
'Todo esto se puede/3' - Federalismo Municipale Solidale
* Empoli, 13 Dicembre 2005
Analisi e prospettive nelle azioni di bilancio di genere
* Milano, 20-21 Ottobre 2006
Federalismo e partecipazione - Dal Municipio all'Europa
* Nairobi, 21-25 Gennaio 2007
VII Forum Sociale Mondiale
* Roma, 23-25 Novembre 2007
Esperienze locali e Reti europee
* Bergamo, 4-5 Aprile 2008
I Seminario Internazionale sul Bilancio Partecipativo
* Bergamo, 13-14 Febbraio 2009
Federalismo e Territorio: ripartiamo dai Municipi
Documenti di lavoro
* Verbali delle sedute degli organi direttivi della Rete
* Documenti interni (Area Utenti)
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Associazione Rete del Nuovo Municipio
STATUTO
modificato nell'Assemblea di Firenze dell'1/4/2006
1. Denominazione sede e scopo
1.1 E' costituita l'associazione denominata "Associazione Rete del Nuovo Municipio", di seguito "Associazione"; essa è disciplinata, quanto alla sua organizzazione interna ed ai rapporti con gli associati e con i terzi, dalle norme del presente Statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché - per quanto non espressamente previsto - dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
1.2 La sede legale dell'Associazione è presso il Comune di Empoli, in Piazza Farinata degli Uberti - Palazzo Pretorio.
In ciascuna regione, potranno essere successivamente istituiti uffici regionali.
1.3 L'Associazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi della Carta del Nuovo Municipio, si propone la promozione e la diffusione degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nel documento programmatico denominato Carta di Intenti. La Carta del Nuovo Municipio e la Carta di Intenti sono allegati al presente Statuto e ne formano parte integrante. In particolare, l'Associazione promuove il coordinamento dell'azione delle Amministrazioni locali e definisce, anche su scala sovracomunale, strategie unitarie di intervento, la partecipazione a progetti concreti e promuove esperienze di Democrazia Partecipativa.
1.3.1 L'Associazione può inoltre promuovere e gestire, unitariamente con la partecipazione dei Comuni aderenti, progetti e iniziative comunitarie, sviluppare forme di cooperazione internazionale, relazioni con altre istituzioni ed enti pubblici, nell'ambito di politiche e azioni di valenza sovracomunale, promuovere attività di analisi e ricerca sulle strategie di sviluppo del territorio.
1.3.2 L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove, su base territoriale, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alle proprie attività e progetti. I rapporti con altre realtà Associative sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.
2. Soci
2.1 Possono far parte dell'Associazione le Amministrazioni (municipali, comunali, provinciali e regionali) e le loro articolazioni, le Aziende espressione degli Enti Locali, gli Amministratori pubblici di ogni ordine e grado di Comuni, Circoscrizioni, Unioni di Comuni ed Enti Territoriali, Enti Parco, rappresentanze dei movimenti sociali e dell'associazionismo territoriale, Corsi di Laurea, Dipartimenti, Laboratori, e Master universitari, nonché ricercatori ed esperti del mondo dell'Università e della Ricerca e singoli individui attivi, in modo formale o informale, in dinamiche di gestione e trasformazione del territorio conformi ai principi enunciati nella Carta del nuovo Municipio e nella Carta d'Intenti.
2.2 Chi possiede i requisiti richiesti ha facoltà di presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione all'Associazione.
2.3 I soci che esprimono atto di adesione all'Associazione condividono i principi e le finalità della "Carta d'Intenti" e si impegnano, in base al presente statuto, a dare attuazione alle deliberazioni prese dagli organi sociali che riguardano la vita interna dell'Associazione. Si impegnano inoltre ad attivare le iniziative che, sulla base della propria autonoma valutazione, ritengano utili, nella specificità del proprio contesto locale, alla realizzazione degli obiettivi della Associazione stessa.
I soci sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di adesione.
2.4 I soci iscritti all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere gli orientamenti e gli indirizzi della "Carta d'Intenti".
2.5 I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di partecipare all'Assemblea dei soci e di esprimere il proprio libero voto.
2.6 I soci decadono qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi: a) quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento delle quote annuali di adesione senza giustificato motivo; b) quando abbiano commesso gravi violazioni degli obblighi dettati dal presente statuto, ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione; c) quando abbiano perso i requisiti richiesti per l'ammissione.
Il recesso di un socio non può essere fatto valere prima di un anno dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non determina in ogni caso lo scioglimento dell'Associazione.
3. Sostenitori
3.1 Possono essere sostenitori dell'Associazione le Associazioni, le Fondazioni, gli Enti pubblici, le Società partecipate dagli Enti pubblici, i consorzi, le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le persone fisiche e ogni altro soggetto che condivida le finalità e gli scopi dell'Associazione.
3.2 I sostenitori devono pagare una quota annuale determinata dall'Assemblea.
Il contributo è dovuto per intero anche se la qualità di sostenitore viene acquisita in corso d'anno.
La quota deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
3.3 I sostenitori hanno diritto di essere informati e resi partecipi dell'attività dell'Associazione, secondo le forme e con le modalità che il Consiglio Direttivo riterrà più idonee e che potranno essere eventualmente formalizzate in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria. I sostenitori, non avendo la qualifica di soci, non hanno facoltà di voto in assemblea.
3.4 La qualità di sostenitore si perde nei seguenti casi:
a) Recesso: in qualsiasi momento il sostenitore può recedere dall'Associazione. Il recesso produce i propri effetti decorsi trenta giorni dal momento in cui la comunicazione scritta sarà pervenuta al Consiglio Direttivo.
b) Esclusione: un sostenitore può essere escluso dall'Associazione qualora abbia perso i requisiti per l'ammissione; quando abbia commesso gravi violazioni degli obblighi dettati dal presente statuto, ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione; quando abbia omesso di versare nelle casse la quota annuale di adesione.
4. Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) il Consiglio Direttivo;
b) l'Ufficio di Presidenza;
c) il/la Presidente ed i/le/il/la Vice-Presidenti/e;
d) l'Assemblea dei soci;
e) la Struttura tecnica;
f) il Revisore dei conti.
4.1.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è costituito da un numero minimo di 13 e massimo 30 membri, garantendo la rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.
Possono essere eletti consiglieri solo i soci iscritti all'Associazione.
Il/la Presidente ed il/la/i/le Vice-Presidente/i ne fanno parte di diritto.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico dopo 3 (tre) assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio.
4.1.2 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
- indirizza la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redige ed approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea;
- delibera circa la decadenza dei soci e dei sostenitori;
- collabora alla realizzazione dei progetti e delle attività di cui agli artt. 1.3.1, 1.3.2 del presente Statuto;
- svolge attività di ricerca ed inchiesta in relazione agli obbiettivi ed agli indirizzi dell'Associazione;
- individua i gruppi tematici di lavoro e definisce le aree geografiche in cui si articola l'attività della Rete (nodi territoriali);
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
4.1.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, con lettera, fax o per via telematica, almeno 8 giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti, assistito da uno dei componenti che svolge la funzione di segretario.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale rimane acquisito agli atti dell'Associazione.
4.2.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dai/dalle/dal/dalla Vice-Presidenti/e, dal/dalla Coordinatore/trice Nazionale, da altri soci iscritti all'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati in assemblea.
Possono far parte dell'Ufficio di Presidenza solo i soci iscritti all'Associazione.
Partecipano di diritto all'Ufficio di Presidenza i membri della struttura tecnica.
L'Ufficio di Presidenza ha funzione di organizzazione operativa, promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività promosse dall'Associazione (Assemblea e/o Consiglio Direttivo).
4.2.2 L'Ufficio di Presidenza resta in carica due anni e comunque decade con il Consiglio Direttivo.
L'attività dell'Ufficio di Presidenza è coordinata da il/la/i/le Vicepresidente/i in accordo con Presidente e coordinatore/trice nazionale. Il/la Vicepresidente, che assume le funzioni operative, amministrative e di coordinamento della segreteria tecnica , provvederà a organizzare i lavori dell'Ufficio di Presidenza e a tenere i rapporti con il Consiglio Direttivo.
4.2.3. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su iniziativa del/della Vicepresidente, quando lo richiedano un terzo dei componenti o su iniziativa del presidente. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono convocate, con lettera, fax o per via telematica, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono presiedute dal/lla Vicepresidente o, in sua assenza, da un componente designato dai presenti, che designano altresì uno dei componenti che svolga la funzione di segretario.
Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza viene redatto apposito verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario. Il verbale rimane acquisito agli atti dell'associazione e inviato ai componenti del Consiglio Direttivo.
4.3.1 Il Presidente viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti; contestualmente vengono eletti anche uno o due Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento.
4.3.2 Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea dei soci; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre tiene aggiornati i registri contabili e i registri degli organi sociali. Per tali incombenze si avvale dell'ausilio della Struttura tecnica dell'Associazione.
4.3.3 Il Presidente sovrintende alla redazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; stipula, su mandato del Consiglio Direttivo, tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
4.4.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i singoli soci aderenti. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono indifferentemente presso la sede o altrove, previa tempestiva comunicazione, ai sensi del presente Statuto agli aventi diritto ad intervenire, della data, del luogo e dell'ordine del giorno.
4.4.2 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
b) eleggere e revocare a maggioranza assoluta dei componenti il/la Presidente ed i/le/il/la Vice-Presidenti/e ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione; definire ed eleggere altre funzioni che affianchino il/la presidente e i/le/il/la vicepresidenti/e nella direzione della rete quali il/la coordinatore/trice nazionale e il/la portavoce;
c) determinare l'ammontare delle quote annuali di adesione e le modalità di versamento;
d) discutere e deliberare sul bilancio di previsione e sulle relazioni del Presidente;
e) deliberare sull'approvazione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
h) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei suoi componenti;
i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
4.4.3 Il valore del voto è proporzionale alla rappresentatività dei soci. I criteri per determinale le quote di rappresentatività sono indicati nella tabella 1 allegata al presente statuto e possono essere modificati annualmente dall'Assemblea dei soci.
4.4.4 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo di posta elettronica o posta ordinaria; la comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione. Le modalità di svolgimento dell'assemblea vengono definite con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.
Saranno ritenute valide le assemblee, ancorché non convocate come sopra, alle quali partecipino tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti in carica.
4.4.5 L'Assemblea deve essere ordinariamente convocata dal/dalla Presidente almeno una volta l'anno allo scopo di:
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo del nuovo anno sociale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.
Può altresì essere straordinariamente convocata dal/dalla Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta almeno il venticinque per cento dei soggetti associati.
4.4.6 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei/delle Vice-Presidenti o dall'unico/a Vice-Presidente presente; nel caso risultino assenti anche i/le Vice-Presidenti sarà la stessa Assemblea a designare chi dovrà presiederla.
Le delibere assembleari, oltre dovranno essere debitamente trascritte nell'apposito libro dei verbali e successivamente comunicate ai soci.
Il verbale dovrà essere redatto dal segretario od eventualmente dal notaio designati da chi presiede.
4.4.7 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione. I quorum e le maggioranze dell'Assemblea sono determinati secondo la rappresentatività dei soci come indicato all'art. 4.4.3.
4.5.1 L'Associazione si può avvalere di una Struttura Tecnica, i cui componenti, gli eventuali compensi e le modalità di funzionamento sono individuati dal Consiglio Direttivo.
4.5.2 La Struttura Tecnica svolge le funzioni di segreteria e amministrazione, predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo delle attività dell'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo che lo trasmette all'Assemblea dei soci per ratifica.
4.6 Al Revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Egli deve redigere la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore viene nominato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e dura in carica tre anni. L'articolo 4.6 entrerà in vigore a partire dalla fine del mandato del Collegio dei Revisori in carica al momento della presente modifica.
5. Patrimonio dell'Associazione
5.1 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) dai contributi ottenuti da enti pubblici e privati e dalle risorse proprie di bilancio individuate dai comuni associati;
e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
5.2 L'Assemblea dei soci provvede annualmente, in base all'art. 4.3.2 lett c) del presente Statuto, alla determinazione dell'ammontare delle quote annuali di adesione, stabilite sino al 31 dicembre 2004 nella Tabella 1 allegata, in modo proporzionale alla rappresentatività dei soci.
L'Assemblea stabilisce, altresì, la quota annuale a carico dei sostenitori.
5.3 Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intrasmissibili.
6. Bilancio
6.1 Il bilancio consuntivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione contabile delle attività di carattere commerciale eventualmente poste in essere accanto all'attività istituzionale.
6.2 Il bilancio nonché l'allegata relazione di sintesi sono predisposti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio della Struttura Tecnica, ove costituita; il bilancio è ratificato dall'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di esercizio.
6.3 Il bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere consegnato in copia ai soci che ne fanno espressa richiesta.
7. Scioglimento dell'Associazione
7.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, secondo le quote di rappresentatività.
7.2 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
8. Disposizioni finali
8.1 Logo
L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato 2, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'Associazione medesima e verrà utilizzato in ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.
8.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
Allegati:
Tabella 1 (distribuzione quote/voti)
Logo dell'Associazione
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