1) Al fine di assicurare
la razionalizzazione e la solidarietà dell’uso delle acque, fino
all’emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15
dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione
delle risorse idriche e dei servizi integrati, non possono essere disposti
nuovi affidamenti a soggetti privati. La titolarità delle concessioni di
derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici.
2) Nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1, sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato
delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del
patrimonio idrico e in particolare riguardo all’effettiva garanzia di controllo
pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell’equilibrio
biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche
e per il consumo umano.